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ATTENZIONE!!!! IMPORTANTE!!! ESTESE ALL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE, E GIA’ IN VIGORE DA OGGI 10 MARZO, TUTTE LE MISURE ANTICORONAVIRUS FINORA PREVISTE SOLO PER LA “ZONA ROSSA”

DI SEGUITO L’ELENCO DELLE NORME DA RISPETTARE, VALIDE QUINDI ANCHE PER L’ABRUZZO

IN APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI, I NOSTRI UFFICI SARANNO OPERATIVI MA CHIUSI AL PUBBLICO, SALVA LA POSSIBILITÀ DI ACCESSO PER SITUAZIONI DI COMPROVATA

URGENZA E INDIFFERIBILITÀ, ED ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO

PER OGNI ESIGENZA, VI INVITIAMO A CONTATTARCI TELEFONICAMENTE AL N. 085.43.13.620

In allegato il modulo di autocertificazione

per gli spostamenti dal proprio domicilio dovuti

a motivi di salute, lavoro, situazioni di necessità,

rientro presso il proprio domicilio, da portare con sé

e da esibire su richiesta agli Organi di controllo

RIEPILOGO MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO DI SPECIFICO INTERESSE PER PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI, CONTENUTE NELL’ART. 1 DEL DPCM 8 MARZO 2020 ED ESTESE DAL 10 MARZO ALL’INTERO TERRITORIO NAZIONALE

1) Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

2) Le attività di ristorazione e bar sono consentite solo dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

3) Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse

4) Chiusura delle medie e grandi strutture di vendita, nonchè degli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati nelle giornate festive e prefestive. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

All’interno dei centri commerciali possono rimanere aperte solo le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;

5) Evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal proprio domicilio, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito comunque il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

6) Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonchè gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

7) Sono altresì le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi

8) Sono infine sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

RACCOMANDAZIONI PER TUTTI I CITTADINI

- Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

- Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

- Si raccomanda ai datori di lavoro di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie

- Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

- Sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonchè la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese: Università; Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica; corsi professionali.

 

 

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