fb bigfb bigfb big

Sei qui: HomeArchivio NewsFormazioneNewsFormazione

Saldi di fine stagione in Abruzzo, rettifica inizio saldi invernali 2021, con partenza anticipata al 4 gennaio

SALDI INVERNALI 2021

DAL 4 GENNAIO AL 4 MARZO

 per una durata massima di 60 giorni

come stabilito dalla determinazione n. 48/DPH007 del 28/12/2020

Con Determinazione Regione Abruzzo n. 48/DPH007 del 28 dicembre 2020 (allegata) è stato rettificato il giorno di inizio dei saldi invernali 2021 stabilendo che le vendite di fine stagione invernale inizieranno dal 4 gennaio 2021 per una durata massima di sessanta giorni.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Daniele D’Amario, rende noto che le vendite di fine stagione invernale (cosiddetti “saldi”) partiranno dal 4 gennaio 2021 per una durata massima di sessanta giorni. E’ quanto stabilito in una determinazione dirigenziale già pubblicata sul sito web della Regione www.regione.abruzzo.it, e che fa seguito ad un incontro svoltosi questa mattina in videoconferenza, al quale hanno partecipato le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative, quali Confcommercio, Confesercenti, Federdistribuzione e le Associazioni dei Consumatori e Utenti quali Codacons, U.Di.Con e MDC.

In questa sede è emersa l’esigenza di modificare la data di inizio dei saldi invernali 2021 -  ha spiegato l’assessore D’Amario – in considerazione del fatto che il DPCM del 18 dicembre scorso ha stabilito che l’intero territorio nazionale tornerà in zona rossa il 5 e 6 gennaio prossimi. Ora - ha aggiunto - vista la situazione di difficoltà in cui verte il mondo del commercio, è apparso necessario individuare tutte le azioni che possano offrire maggiore competitività al settore. Per cui - ha concluso - si è deciso di anticipare di un giorno l’avvio dei saldi poiché la data del 4 gennaio riveste un ruolo strategico per gli acquisti finalizzati alla festività dell’Epifania”

 

 

A seguire tutte le informazioni riguardanti tipologie e procedure per l’effettuazione delle vendite straordinarie nel rispetto delle disposizioni regionali.

 

SALDI INVERNALI 2021: DAL 4 GENNAIO AL 4 MARZO

 

(per una durata massima di 60 giorni)

 

 

 

Il periodo dei saldi invernali per l’anno 2021 è stato fissato dal 4 gennaio al 4 marzo, per la durata massima di 60 giorni.

 

Gli operatori devono darne comunicazione al Comune almeno 2 giorni prima dell’inizio, utilizzando l’apposita modulistica predisposta dai SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive).

 

Dal momento che la nuova Legge Regionale non ha stabilito specifiche modalità per l’invio della modulistica, si consiglia di contattare i SUAP o gli Uffici Commercio dei singoli Comuni per verificare quali siano le procedure richieste per la trasmissione al fine di operare nel pieno rispetto delle norme vigenti (ad. es. consegna a mano, semplice fax o mail, eventuale PEC, ecc.).

 

DISCIPLINA DEI SALDI

 

Legge Regionale n. 23/2018 - Art. 45

 

Le vendite a saldo, ricordiamo, riguardano i prodotti stagionali o articoli di moda suscettibili di notevole deprezzamento e che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo alla fine della stagione, pena il notevole deprezzamento.

 

A seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n. 23/2018, denominata “Testo Unico del Commercio”, ricordiamo che per l’effettuazione di questo tipo di vendita è necessario darne comunicazione al SUAP del Comune competente almeno 2 giorni prima della data di inizio,indicando:

 

il tipo di vendita che si intende effettuare;

 

l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;

 

la data di inizio della vendita e la sua durata;

 

la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;

 

la separazione in modo chiaro ed inequivocabilmente delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

 

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE VENDITE DI LIQUIDAZIONE, VENDITE A SALDO E VENDITE PROMOZIONALI

 

Legge Regionale n. 23/2018 - Art. 46

 

L’esercente che intende effettuare vendite promozionali, vendite a saldo e vendite di liquidazione è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile:

 

a)il tipo di vendita che si sta effettuando, che sia promozionale a saldo o di liquidazione;

 

b)l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;

 

c)la data di inizio della vendita e la sua durata;

 

d)la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto il ribasso espresso in percentuale.

 

e)la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quale eventualmente poste in  vendita alle condizioni ordinarie.

 

E’ vietata la vendita con sistema del pubblico incanto, mentre le inserzioni pubblicitarie relative alle vendite promozionali, a saldo e di liquidazione devono essere presentate in  modo non ingannevole, esplicitando in maniera chiara:

 

a)l’indicazione del periodo di svolgimento e la tipologia di vendita;

 

b)gli sconti ed i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria

 

c)gli sconti praticati, i prezzi originari ed i prezzi finali per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.

 

ESPOSIZIONE DEI PREZZI

 

Legge Regionale n. 23/2018 - Art. 47

 

I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

 

 

 

SANZIONI

 

Legge Regionale n. 23/2018 - Art. 49

 

Il mancato rispetto dei regolamenti inerenti le vendite promozionali a saldo e di liquidazione di cui agli articoli 43, 44, 45 è soggetto ad una sanzione amministrativa da 500,00 a 5.000,00 euro.

 


puls dx pdf corsi partenza

 

 

Partners