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PREVIDENZA: Resta il divieto di cumulo per le pensioni di reversibilità

Il divieto di cumulo resta una spina nel fianco per vedove e vedovi, titolari di pensione ai superstiti, per i quali continuano ad applicarsi le restrizioni introdotte con la legge 335 del 1995 (Riforma “Dini”).

La norma prevede tagli che vanno dal 25% al 50% del trattamento che spetta al coniuge superstite a seconda dei redditi (vedi tabella).

In altre parole, se ai coniugi superstiti spetta il 60% della pensione del defunto, tale percentuale scende al 45% se il loro reddito supera di 3 volte l’importo minimo dell’Inps, il 36% con redditi superiori a 4 volte il minimo e il 30% se si va oltre 5 volte tale livello.

Ma se i titolari della pensione di reversibilità sono almeno due (ad esempio, un coniuge con un figlio) l’assegno resta intatto anche se il reddito di entrambi è molto elevato.

Fermo restando che nel momento in cui uno dei due, ad esempio un figlio dopo il completamento degli studi, perde il diritto a pensione, l’altro è soggetto alla riduzione se il suo reddito supera i tetti di legge.

I redditi che vengono considerati sono tutti quelli soggetti ad Irpef, con esclusione:

-        dei trattamenti di fine rapporto e delle relative anticipazioni;

-        del reddito della casa di abitazione;

-        delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata e dell’importo della pensione ai superstiti sulla quale dovrebbe essere eventualmente applicata la riduzione.

Tale penalizzazione al coniuge superstite risulta ingiustificata e iniquamente gravosa sotto vari aspetti.

La riduzione, infatti, non può paragonarsi a un vero e proprio cumulo ma piuttosto a una decurtazione, che appare tanto ingiusta in quanto vengono a modificarsi gli effetti finali, penalizzando gli interessati.

Premia coloro che vivono nel sommerso, danneggia coloro che denunciano regolarmente i propri redditi e in molti casi dà luogo a disparità di trattamento, dovute al fatto che per i redditi superiori ai tetti indicati in tabella la trattenuta scatta a prescindere dall’importo della pensione.

Ecco due esempi che possono spiegare meglio perché ciò si verifica.

  1. Coniuge superstite con una pensione annua di 35.000 euro e altri redditi per 15.000 euro: in questo caso l’assegno non subisce riduzioni perché il reddito (quello della reversibilità è sempre escluso) non supera il limite minimo di 19.553,82 euro fissato dalla legge nel 2014.
  1. Coniuge superstite con una pensione di 15.000 euro e uno stipendio (o una pensione di vecchiaia) di 35.000 euro. In questo caso l’assegno viene tagliato del 50% perché il reddito di lavoro (o di pensione diretta) supera la soglia massima di 32.589,70 euro.

Il risultato dunque non è omogeneo, pur avendo entrambi i coniugi le stesse entrate: il primo può disporre dell’intera somma di 50.000 euro, mentre il secondo, soggetto al taglio della pensione, deve accontentarsi di 42.500 euro.

Su un piano generale, poi, va considerato che una correlazione tra la misura della pensione e la titolarità di altri redditi è propria delle prestazioni assistenziali (assegno sociale, trattamenti al minimo ecc.), mentre è del tutto illogica per le prestazioni previdenziali che vengono calcolate in base alla effettiva contribuzione versata e quindi restano indipendenti da eventuali altri redditi dei beneficiari.

L’Associazione della Confcommercio 50&Più da tempo continua ad avanzare al legislatore richieste di modifica della normativa, perché ritiene assurdo differenziare l’ammontare della pensione sulla base dei redditi del superstite, penalizzando questi coniugi che rappresentano una categoria per la quale il rischio impoverimento è potenzialmente molto elevato.

Infatti, oltre alla proposta di legge di iniziativa popolare presentata al Senato negli anni scorsi da varie Associazioni di pensionati compresa 50&Più, in occasione di successivi convegni e private è stato sostenuto a gran voce, da parte di tutte le categorie interessate e dalle dirigenze pubbliche, l’assoluta necessità di modifica della norma o con la sua abolizione o, quantomeno, con una correzione dei valori delle tre fasce di reddito oggi in vigore, portandole dalle attuale 3, 4 e 5 rispettivamente a 5, 8 e 10 volte l’importo del trattamento minimo annuo (€ 6.517,94 per il 2014).

Detta modifica delle fasce di reddito, tra l’altro, aveva trovato immediata risposta in un precedente governo, in un’apposita proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati.

Con l’insediarsi del nuovo Governo al momento non conosciamo come queste situazioni evolveranno, ma una cosa deve essere chiara a tutti: i pensionati italiani hanno abbondantemente già dato.

E’ tempo ed è urgente adesso che cessi l’insensibilità politica e si spenda grande attenzione per i nostri anziani, visto che quote sempre più estese stanno scivolando verso una condizione di povertà inaccettabile.

L’impegno richiesto all’attuale Governo è quello di legiferare con grande equità e giustizia nella ripartizione dei sacrifici.

Tra le tante gravi mancate attenzioni, continuare a tagliare l’importo della pensione al coniuge superstite, con prestazione non “assistenziale” ma ottenuta a pieno titolo, non può che essere considerata assolutamente ingiusta e non equa.

LE RIDUZIONI 2014 IN BASE AL REDDITO

PENSIONE DI REVERSIBILITA’

TRATTAMENTO SPETTANTE

Fino a euro 19.553,82

La pensione resta al 60%

della quota maturata dal defunto

Oltre euro 19.553,82 fino a euro 26.071,76

Al superstite spetta il 45%

della pensione maturata dal defunto

Oltre euro 26.071,76 fino a euro 32.589,70

Al superstite spetta il 36%

della pensione maturata dal defunto

Oltre euro 32.589,70

Al superstite spetta il 30%

della pensione maturata dal defunto


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