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INVALIDITA’ CIVILE IN PRIMO PIANO

A partire da quest’anno gli invalidi civili totali, se coniugati, rischiano di ritrovarsi senza alcuna pensione. L’Inps ha infatti improvvisamente cambiato il criterio per valutare il requisito di reddito che ne prevede il diritto.

 

            Ciò che potrebbe accadere è che il limite annuo di reddito pari a 16.127,30 euro, che consente di riconoscere il diritto alla pensione di inabilità, non debba più essere riferito solo al titolare della pensione ma anche al coniuge.

 

            E’ chiaro che, se si prendono in considerazion due redditi (quello dell’inabile e quello del coniuge) risulta più facile superare il limite sopra indicato e perdere, così, il diritto alla pensione.

 

            Questa possibile “stretta” non nasce da una modifica normativa (cioè da una nuova legge), ma da un nuovo orientamento dell’Istituto, il quale si è adeguato in via amministrativa ad una sentenza della Corte di Cassazione n. 4677/2012, che ha visto l’Inps prevalere nel giudizio su una questione attinente proprio le condizioni economiche per il riconoscimento della pensione di inabilità.

 

            Per fortuna, dopo un primo momento di validità, il nuovo criterio è stato per ora bloccato dallo stesso Inps, dopo che il Ministero del Lavoro, che ha chiesto chiarezza sulla vicenda, ha indicato che una decisione in tal senso ha bisogno di essere assunta a livello legislativo.

 

            Per quanto riguarda invece la nuova impostazione di lavoro adottata dall’Inps tramite le procedure informatiche, per consentire ai cittadini di ottenere il riconoscimento dello stato invalidante, va evidenziato che, già nell’ultima metà del 2012, le soluzioni adottate dall’istituto hanno decisamente migliorato i tempi di liquidazione di queste prestazioni e c’è da augurarsi che, entro quest’anno, si raggiungano tempi ancora più rapidi.

 

            Nulla è invece cambiato in merito ai requisiti per acquisire il diritto all’invalidità e all’assegno di accompagno, e allo stato attuale sono considerati invalidi tutti coloro affetti da minorazioni di vario tipo non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:

 

-          i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da menomazioni congenite o acquisite, che comportano una riduzione della capacità di lavoro non inferiore ad 1/3;

 

-          i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;

 

-          i cittadini con più di 65 anni non autosufficienti.

 

            In base al grado d’invalidità riconosciuto, si possono ottenere i seguenti benefici:

 

-          il 33,33%o (un terzo) è la soglia minima per essere considerato invalido ed avere diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche;

 

-          il 46% consente all’invalido di ottenere l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio;

 

-          il 74% è invece la soglia per ottenere l’assegno economico mensile di assistenza.

 

 

L’ASSEGNO DI ASSISTENZA

 

            Agli invalidi con età tra i 18 e 65 anni, ed un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 99%, spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità.

 

            Per fruire dell’assegno – pari quest’anno a 275,87 € mensili – l’invalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite (€ 4.738,63 per il 2013).

 

            In presenza di queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compresi gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo.

 

            Anche quest’anno i titolari di detta prestazione debbono presentare l’apposito modello on-line tramite il Caf in cui debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere attività lavorativa.

 

            La dichiarazione va inviata all’INPS entro il 1° aprile, ed è essenziale per conservare il diritto all’assegno.

 

 

LA PENSIONE DI INABILITÀ

 

            Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’inabilità lavorativa totale e permanente del 100%.

 

            L’importo è pari a quello stabilito per l’assegno di assistenza, ma per quanto riguarda le condizioni di accesso, anche se queste al momento restano più facili in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (€ 16.127,30 per il 2013), c’è da augurarsi – come già sopra indicato – che detto limite reddituale non venga modificato dalla legge e resti riferito solo al titolare della pensione non anche al coniuge.

 

 

L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNO

 

            Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi ecc.). L’importo dell’indennità, pari a 499,27 € mensili, viene erogato per 12 mensilità.

 

            E’ importante evidenziare che detta prestazione viene erogata a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche dell’interessato. Possono ottenerla a qualsiasi età sia le persone meno abbienti che i benestanti.

 

            Non è poi legata alla composizione del nucleo familiare, non è reversibile e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative.

 

            E’ cumulabile con la pensione d’inabilità e con altre prestazioni spettanti per altre minorazioni civili ai ciechi e ai sordomuti.

 

            Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche. Cio’ vale anche per i ricoveri in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Non hanno invece alcuna rilevanza i ricoveri per terapie contingenti o comunque di breve durata.

 

            Chi è già titolare dell’indennità deve attestare la propria condizione di “non ricoverato” in via permanente, con una dichiarazione anch’essa da inviare all’Inps on-line tramite il Caf entro il 1° aprile prossimo.

 

            La tabella riporta gli importi e i limiti di reddito 2013 di tutte le sopraindicate prestazioni assistenziali.

 

            E’ opportuno comunque, data la particolare materia e la procedura telematica adottata dall’INPS, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enasco e del Caf presenti su tutto il territorio nazionale, i quali gratuitamente sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all’inoltro on-line della domanda e/o delle sopra citate dichiarazioni all’Istituto previdenziale.

 

 

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI:

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO 2013

Categorie

Importo mensile

Limite di reddito annuo personale

Invalidi civili

-         assegno di assistenza

-         indennità di frequenza minori

-         pensioni di inabilità

 

275,87

275,87

275,87

 

 4.738,63

 4.738,63

16.127,30

Sordomuti

-         pensione

-         indennità di comunicazione

 

275,87

249,04

 

16.127,30

non c’è limite

Ciechi civili

-         pensione ciechi assoluti

-         pensione ciechi parziali capacità

-         assegno decimisti

-         indennità ventesimisti

 

298,33

275,87

204,73

196,26

 

16.127,30

16.127,30

 7.753,56

non c’è limite

Indennità di accompagnamento

-         invalidi totali

-         ciechi assoluti

 

499,27

846,16

 

non c’è limite

non c’è limite

 

Nota: gli invalidi totali, i ciechi assoluti e i sordomuti, con almeno 60 anni di età hanno diritto ad un aumento che porta l’assegno di pensione a 631,87 euro al mese se hanno un reddito annuo inferiore a 8.214,61 euro, elevato a 13.964,21 Euro se coniugati.

 

 

 


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