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LA QUATTORDICESIMA PER LE PENSIONI BASSE

Anche quest’anno è in pagamento dal mese di luglio la cosiddetta “quattordicesima” sulle pensioni di importo basso, introdotta dalla legge n. 127 del 2007.

Ne beneficiano oltre 3.500.000 pensionati di età pari o superiore a 64 anni, indipendentemente dal fatto che siano uomini o donne, con importi di pensione inferiori a 743,14 Euro mensili, pari a 9.660,89 Euro l’anno.

La somma aggiuntiva non è uguale per tutti, ma è legata all’anzianità contributiva raggiunta dal pensionato, così come indicato nella tabella.

I REQUISITI

Il beneficio spetta se il pensionato possiede, oltre l’età pari o superiore a 64 anni, anche il requisito reddituale, che viene aggiunto se l’interessato può far valere un reddito complessivo individuale, relativo all’anno di riferimento, non superiore ad una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del fondo lavoratori dipendenti.

Questo vuol dire che per avere l’intero aumento non bisogna superare per il 2013 un reddito complessivo individuale fino a 9.660,89 Euro. Se il reddito personale è di poco superiore ad esso, la somma aggiuntiva viene ridotta in proporzione.

Se si considera un titolare di pensione diretta del fondo lavoratori dipendenti, con un’anzianità contributiva di 20 anni e un reddito annuale di sola pensione ammontante a 9.800 Euro, la somma aggiuntiva spettante è di 280,89 Euro complessivi (9.660,89 + 420 – 9.800).

Sempre nella tabella sono indicati i limiti di reddito 2013 oltre cui non si spettano somme aggiuntive.

QUALI REDDITI

Per quantificare i limiti reddituali, si considerano tutti i redditi di qualsiasi natura, compresi quelli esenti o tassati alla fonte (interessi bancari e postali, i rendimenti da Bot e altri titoli). Nel computo rientrano anche le rendite Inail e gli assegni assistenziali.

Bisogna denunciare tutto eccetto redditi provenienti da:

-          casa da abitazione;

-          indennità di accompagnamento;

-          importi dei trattamenti di famiglia;

-          somme riscosse per i trattamenti di fine rapporto, comunque, denominati (Tfr, Tfs, ecc.);

-          importi arretrati soggetti a tassazione separata.

La quattordicesima è esentasse, non costituisce reddito né ai fini fiscali, né per il riconoscimento di altre prestazioni previdenziali assistenziali.

LA DOMANDA

Ai pensionati che già l’hanno percepita negli anni dal 2007 al 2012, la quattordicesima viene pagata a Luglio.

Coloro che nel 2013 compiono il 64° anno di età devono presentare un’apposita domanda, con la dichiarazione da cui risulti che il loro reddito personale non superi i limiti di legge.

L’importo in questo caso è corrisposto in tanti dodicesimi quanti sono i mesi in cui spetta, considerando mese intero quello in cui si compie il 64° anno di età.

Per presentare la domanda, va verificato l’ammontare della somma erogata da parte degli Istituti Previdenziali e vanno presentate le relative richieste di mancato riconoscimento e/o adeguamento.

Gli uffici del Patronato 50&Più Enasco, presenti in ciascuna provincia, sono gratuitamente a disposizione per fornire tutti i chiarimenti del caso.

UNA IMPOSTAZIONE PRECONCETTA

Va sottolineato, infine, che per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) sono stati stabiliti (v. tabella A) tre anni in più di contribuzione nelle relative tre fasce di anzianità contributiva legate agli aumenti pensionistici.

E’ questa una impostazione preconcetta che differenzia ancora una volta il lavoro autonomo da quello dipendente.

Non si comprendono, infatti, i motivi per i quali un trattamento di sostegno al reddito che deriva da risorse a carico della collettività possa poi differenziare i pensionati a seconda dell’appartenenza all’una o all’altra categoria.

E’ per questo che l’Associazione 50&Più, insieme al CUPLA - Coordinamento Unitario dei Pensionati Lavoro Autonomo – ha promosso già dal 2007 una costante azione di protesta per sottolineare che il trattamento differenziato tra categoria di pensionati, a prescindere dalla sua entità effettiva, viola ogni principio di giustizia sociale ed è in contrasto con i principi costituzionali.

Questi aumenti di pensione sono finanziati dallo Stato e non legati alla storia contributiva di ciascuno. Da ciò deriva che ogni discriminazione basata sull’appartenenza a categorie lavorative durante la vita attiva si presenta non solo contraria all’art. 3 della Costituzione, ma anche, e soprattutto, errata dal punto di vista della giustizia sociale.

GLI INCREMENTI E I VALORI REDDITUALI DELLA 14a - TAB. A

Anni di contribuzione

Somma aggiuntiva intera annua (in Euro)

Limiti di reddito (*)

2013

Dipendenti

Autonomi

Fino a 15

Fino a 18

336,00

€ 9.996,89

Oltre 15 fino a 25

Oltre 18 fino a 28

420,00

€ 10.080,89

Oltre 25

Oltre 28

504,00

€ 10.164,89

(*) € 9.660,89 (una volta e mezzo il trattamento minimo) incrementato della somma aggiuntiva spettante in base all’anzianità contributiva.

 

  

 

 

 


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