Calcolo delle pensioni
Già dall’anno scorsonon ci sono più differenze sul criterio di calcolo delle pensioni. La riforma “Monti” (legge n. 214/2011) ha previsto per tutti il “sistema di calcolo contributivo”.
In altre parole, per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 le relative quote di pensione sono calcolate tutte con il sistema contributivo, anche per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già versato 18 anni di contributi.
IL SISTEMA RETRIBUTIVO, MISTO E CONTRIBUTIVO
Con la riforma “Dini” (legge n. 335/1995), il sistema di calcolo delle pensioni si differenziava a seconda dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31 dicembre 1995:
- per chi poteva contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi e da riscatto), si applicava il cosiddetto sistema “retributivo”, legato appunto alle retribuzioni dell’ultimo periodo lavorativo;
- per chi aveva meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato era misto, e cioè “retributivo” per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995 e “contributivo” per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;
- per chi aveva cominciato a lavorare successivamente al 31 dicembre 1995, ossia dal 1° gennaio 1996, si applicava invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore dei contributi versati.
LA SITUAZIONE ATTUALE
La riforma “Dini”, con la triplice possibilità di calcolo della pensione, rimane in vita solo per coloro che sono andati in pensione maturando i requisiti entro il 31 dicembre 2011.
A partire dal 1° gennaio 2012 invece, ossia per le anzianità maturate da tale data in avanti, esiste solo il sistema contributivo; di conseguenza, non c’è alcuna novità per chi già appartiene a questo regime (coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996) e per chi è nel sistema misto.
Invece, chi nel 2011 si trovava nel sistema retributivo, da gennaio 2012 è passato al nuovo misto: le anzianità fino al 31 dicembre 2011 danno vita a una quota di pensione retributiva, mentre le anzianità dal 1° gennaio 2012 in poi danno vita a una quota di pensione contributiva (vedi tab. A).
COME FUNZIONA IL SISTEMA CONTRIBUTIVO
Il sistema di calcolo contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio. Il lavoratore accantona ogni anno i propri versamenti:
- se è un lavoratore dipendente l’accantonamento è pari al 33% dello stipendio;
- se è un lavoratore autonomo (artigiano, commerciante) accantona il 21,75% del proprio reddito (misura che salirà fino a raggiungere il 24% entro l’anno 2018);
- se è un collaboratore (Co.Co.Pro.) accantona il 27% del proprio compenso (misura che salirà fino a raggiungere il 33% a partire dal 2018).
I contributi possono essere calcolati però fino ad un certo importo di reddito o retribuzione; questo limite, per il 2013, è pari a 99.034 euro (cosiddetto “tetto contributivo pensionabile”).
I contributi versati costituiscono il montante contributivo e producono una sorta di interesse composto, al tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL (prodotto interno lordo). Quindi più cresce l’Azienda Italia, maggiori sono le rendite su cui i lavoratori possono contare.
I NUOVI COEFFICIENTI DI CALCOLO
Alla data del pensionamento, al montante contributivo rivalutato è applicato un coefficiente, detto di trasformazione, che converte i contributi in pensione. La misura di tale coefficiente cresce con l’aumentare dell’età.
Con il Decreto Ministeriale del 15 maggio 2012 sono stati fissati i nuovi coefficienti per il calcolo della pensione per tutti i lavoratori che vanno in pensione dal 1° gennaio di quest’anno e fino al 31 dicembre 2015.
Questi coefficienti non riguardano più soltanto le età da 57 a 65 anni, ma si allungano fino a 70 anni per incentivare facoltativamente la permanenza al lavoro, nella prospettiva di conseguire una pensione più alta.
E ciò vale soprattutto, come si evidenzia nella Tabella B, per coloro che decidono di andare in pensione tra il 2013 e 2015 con un’età non superiore a 65 anni; in questo caso subiscono – per effetto di nuovi coefficienti – un taglio della prestazione pensionistica che supera in alcuni casi l’11%.
Ad esempio, supponiamo che un lavoratore abbia accumulato un montante contributivo di 400.000 euro. Quando decide di ottenere la pensione, l’importo della stessa verrà calcolato applicando ai 400.000 euro il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età raggiunta in quel momento.
Se il lavoratore va in pensione nel 2014, bisogna fare riferimento ai nuovi coefficienti. In tal caso, se chiede la pensione a 60 anni otterrà una pensione annua lorda di 18.644 euro (400.000 moltiplicate 4,661%); se chiede la prestazione a 65 anni riceverà 21.740 euro (400.000 moltiplicato 5,435%); se va in pensione a 70 anni avrà diritto a 26.164 euro (400.000 moltiplicato 6,541%).
Infine, una delle novità della Riforma “Monti-Fornero”, con riferimento alla nuova pensione di vecchiaia, è la facoltà concessa ai lavoratori di rimanere al lavoro fino a 70 anni, al fine di migliorare il proprio assegno di pensione.
I nuovi coefficienti sono stati determinati anche per le età che vanno dai 65 ai 70 anni.
La tabella B mostra i valori di questi coefficienti, che per gli anni 2013-2015 crescono con il crescere dell’età, proprio perché la loro determinazione è stata fatta tenendo conto del fine di dover migliorare la misura della pensione a chi ritarda l’uscita dal lavoro.
Il prossimo aggiornamento dei coefficienti sarà nel 2015, quando la revisione riguarderà i pensionamenti decorrenti nel triennio 2016-2019. Dall’anno 2019 in poi, invece, la revisione dei coefficienti avrà una cadenza biennale.
Tab. A - COME E’ CAMBIATO IL SISTEMA DI CALCOLO
Fino al 31 dicembre 2011
Anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 |
Criterio di calcolo della pensione |
18 anni e più |
Retributivo, legato alle retribuzioni dell’ultimo periodo lavorativo |
Meno di 18 anni |
Retributivo, per l’anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1995; contributivo, per i periodi successivi al 1° gennaio 1996 |
Nessuna |
Contributivo, sulla base di tutta la contribuzione versata nell’arco della vita lavorativa |
A partire dall’anno 2012
Anzianità contributive |
Criterio di calcolo della pensione |
Maturate fino al 31 dicembre 2011 |
Retributivo o contributivo in base all’anzianità posseduta al 31 dicembre 1995 (nessun modifica rispetto alla normativa in vigore fino al 2011) |
Maturate dal 1° gennaio 2012 in poi |
Contributivo |
Tab. B - LE VARIAZIONI DEI COEFFICIENTI NEL TEMPO
Età pensione |
Anni 1996-2009 |
Anni 2010-2012 |
Variazione 2009-2010 |
Anni 2013-2015 |
Variazione 2010-2013 |
Variazione 2009-2013 |
57 |
4,720% |
4,419% |
-6,38% |
4,304% |
-2,60% |
-8,81% |
58 |
4,860% |
4,538% |
-6,63% |
4,416% |
-2,69% |
-9,14% |
59 |
5,006% |
4,664% |
-6,83% |
4,535% |
-2,77% |
-9,41% |
60 |
5,163% |
4,798% |
-7,07% |
4,661% |
-2,86% |
-9,72% |
61 |
5,334% |
4,940% |
-7,39% |
4,796% |
-2,91% |
-10,09% |
62 |
5,514% |
5,093% |
-7,64% |
4,940% |
-3,00% |
-10,44% |
63 |
5,706% |
5,257% |
-7,87% |
5,094% |
-3,10% |
-10,73% |
64 |
5,911% |
5,432% |
-8,10% |
5,259% |
-3,18% |
-11,03% |
65 |
6,136% |
5,620% |
-8,41% |
5,435% |
-3,29% |
-11,42% |
66 |
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5,624% |
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67 |
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5,826% |
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68 |
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6,046% |
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69 |
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6,283% |
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70 |
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6,541% |
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