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IL NUOVO CUMULO, TERZA VIA PER LA PENSIONE

            Al fine di rendere meno gravosi i requisiti di accesso alla pensione, dopo la riforma “Monti-Fornero”, la legge di stabilità 2013 ha previsto, accanto agli istituti della totalizzazione e della ricongiunzione onerosa, una nuova possibilità di cumulo gratuito dei periodi assicurativi accreditati in diverse gestioni previdenziali, così da ottenere un’unica pensione.

            Vediamo la particolarità del nuovo sistema, cui ha dato attuazione pratica una circolare Inps dell’agosto scorso.

LE GESTIONI INTERESSATE

            Il nuovo meccanismo di cumulo contributivo è possibile per tutti coloro che siano stati iscritti a due o più fra le seguenti gestioni previdenziali:

-          fondo pensioni lavoratori dipendenti (cui è iscritta la generalità dei lavoratori dipendenti privati);

-          gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti);

-          gestione separata Inps;

-          regimi sostitutivi dell’assicurazione generale obbligatoria (ad esempio Inpgi, ex Enpals, fondo volo, soppressi fondi speciali elettrici, telefonici, autoferrotranvieri);

-          regimi esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria (ad esempio ex Inpdap, ex Ipost).

            Restano espressamente esclusi gli iscritti alle Casse dei liberi professionisti.

LE CONDIZIONI DEL CUMULO

            La facoltà di cumulare riguarda tutti i periodi assicurativi non coincidenti. Non si può per esempio chiedere il cumulo di un solo anno dei cinque che sono stati accreditati all’ex Enpals (l’ente dei lavoratori dello spettacolo), a patto che non siano coincidenti (se per l’anno 1990 risultano versati contributi in più gestioni, il cumulo può tenerne conto una sola volta; tale anno, cioè, non avrà valore doppio).

            E’ esercitabile, poi, a patto che il richiedente:

  1. non sia già titolare di trattamento pensionistico a carico di una delle predette gestioni;
  1. non abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate al cumulo.

I REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE

            La facoltà del nuovo cumulo può essere esercitata per conseguire:

- la pensione di vecchiaia;

- la pensione di inabilità;

- la pensione ai superstiti.

            Non è quindi possibile ricorrere a tale istituto per maturare il requisito contributivo per la pensione anticipata (ex pensione di anzianità).

LA PENSIONE DI VECCHIAIA

            Il diritto alla pensione di vecchiaia con il cumulo si ottiene maturando i requisiti più elevati, di età e di contribuzione, tra quelli previsti dagli ordinamenti delle gestioni previdenziali coinvolte nel cumulo.

            Se, ad esempio, una lavoratrice è stata iscritta per 10 anni all’Inpdap e per altri 10 anni alla gestione dei commercianti, il diritto alla pensione potrà perfezionarsi nel 2013 solo se compie 66 anni e 3 mesi.

            La disposizione è particolarmente penalizzante qualora l’assicurato abbia versato la contribuzione in gestioni che prevedano requisiti più bassi rispetto al regime generale; è il caso di alcuni iscritti all’ex Enpals (ballerini, coristi, cantanti, ecc.) per i quali, in ragione della particolare attività, l’accesso alla pensione è ancora oggi possibile ad età notevolmente inferiore a quella fissata per gli altri lavoratori.

            Occorre inoltre aver soddisfatto ulteriori requisiti, diversi da età e anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto/a. Fra i principali è importante segnalare quello della cessazione del rapporto di lavoro, indispensabile per chi è iscritto alle gestioni dei lavoratori dipendenti.

            La decorrenza della pensione di vecchiaia è prevista dal primo giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti per il diritto ovvero, su richiesta dell’ interessato, dal primo giorno del mese successivo dalla presentazione della domanda.

            Al riguardo l’Inps ha precisato che la facoltà di cumulo parte dal 1° gennaio 2013 (entrata in vigore della legge di stabilità), per cui la decorrenza della pensione di vecchiaia non può risultare anteriore al 1° febbraio 2013.

LA PENSIONE DI INABILITÀ

            Il diritto tramite cumulo si può ottenere anche in caso di pensione di inabilità e non anche invece per l’assegno di invalidità.

            Per l’inabilità, anche tramite cumulo, servono comunque cinque anni di contributi di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione; è necessaria la presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge 222/1984, tra cui l’impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa e la cessazione dell’attività medesima.

            La decorrenza della pensione di inabilità dipende dalle regole vigenti nella gestione previdenziale in cui risulta iscritto il lavoratore, fermo restando che la facoltà di conseguire il diritto alla pensione di inabilità con il cumulo può essere esercitata a decorrere dal 1° gennaio 2013.

LA PENSIONE AI SUPERSTITI

            Il diritto alla pensione ai superstiti con il cumulo si ottiene in presenza dei requisiti previsti dalla gestione previdenziale presso cui il lavoratore assicurato era iscritto al momento del decesso. Al riguardo, l’Inps ha chiarito che la facoltà di cumulo da parte dei superstiti può essere esercitata con riferimento ai decessi avvenuti con decorrenza dal 1° gennaio 2013.

            La decorrenza della pensione è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale è avvenuto il decesso del lavoratore, comunque non prima del 1° febbraio 2013.

LA MISURA E IL PAGAMENTO DELLA PENSIONE

            Le gestioni interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento “pro quota” in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo (retributivo e/o contributivo) previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni o redditi di riferimento.

            La pensione è “unica” (cioè pagata in un solo assegno) quale somma di tanti spezzoni di pensione e l’erogazione della stessa spetta solo all’Inps, preposto al pagamento.

LA DOMANDA DI CUMULO

            La nuova facoltà di cumulo è esercitabile su richiesta del lavoratore interessato (o del superstite) da presentare alla gestione previdenziale a cui da ultimo il lavoratore è o è stato iscritto.

REVOCA DOMANDE DI RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE

            Il cumulo dei contributi ha aperto una nuova via alle soluzioni pensionistiche. Le alternative restano la ricongiunzione (onerosa) e la totalizzazione.

            A tale riguardo, coloro che hanno presentato domanda di ricongiunzione dopo il 1° luglio 2010, senza ottenere il trattamento pensionistico, hanno facoltà, a domanda, di recedere dalla ricongiunzione, ottenendo la restituzione di quanto già versato, e di optare per il cumulo gratuito, ma entro il 31 dicembre 2013.

            Anche gli assicurati che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione prima del 1° gennaio 2013, purché il relativo procedimento amministrativo sia meno favorevole e non sia stato concluso, possono avvalersi del nuovo sistema di cumulo rinunciando alla domanda di pensione in totalizzazione.

            In caso di decesso del lavoratore interessato, entrambe le facoltà sopra indicate possono essere esercitate dai superstiti ai fini della pensione di reversibilità o indiretta a loro spettante.

            E’ importante, data la complessa applicazione normativa, rivolgersi agli uffici del patronato 50&Più Enasco presenti sull’intero territorio nazionale che, gratuitamente, sono in grado di fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari.


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