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Il sistema di calcolo delle pensioni

            Già dal 2012 non ci sono più differenze, tra lavoratori, circa il criterio di calcolo delle pensioni.

            La riforma “Monti” (legge n. 214/2011), infatti, ha previsto per tutti il “sistema di calcolo contributivo”.

            In altre parole, per le anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012, le relative quote di pensione sono calcolate tutte con il sistema contributivo, anche per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano già versato 18 anni di contributi.

Il sistema retributivo, misto e contributivo

            Con la riforma “Dini” (legge n. 335/1995), il sistema di calcolo delle pensioni si differenziava a seconda dell’anzianità contributiva maturata dal lavoratore alla data del 31 dicembre 1995:

-          per chi poteva contare su almeno 18 anni di contributi (compresi contributi figurativi e da riscatto), si applicava il cosiddetto sistema “retributivo”, legato appunto alle retribuzioni dell’ultimo periodo lavorativo;

-          per chi aveva meno di 18 anni di contributi, il criterio utilizzato era misto, e cioè “retributivo” per l’anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995, e “contributivo” per i periodi di attività successivi al 1° gennaio 1996;

-          per chi aveva cominciato a lavorare successivamente dal 1° gennaio 1996 si applicava invece il solo criterio contributivo, strettamente collegato al valore dei contributi versati.

La situazione attuale

            La riforma “Dini”, con la triplice possibilità di calcolo della pensione, rimane in vita esclusivamente per coloro che sono andati in pensione maturando i requisiti entro il 31 dicembre 2011.

            A partire dal 1° gennaio 2012, invece, ossia per le anzianità maturate da tale data in avanti, esiste solo il sistema contributivo; di conseguenza, non c’è alcuna novità per chi già appartiene a questo regime (coloro che hanno cominciato a lavorare dal 1° gennaio 1996) e per chi è nel sistema misto.

            Invece, chi nel 2011 si trovava nel sistema retributivo, da gennaio 2012 è passato al nuovo misto: le anzianità fino al 31 dicembre 2011 danno vita a una quota di pensione retributiva, mentre le anzianità dal 1° gennaio 2012 in poi danno vita a una quota di pensione contributiva (vedi tab. A).

Come funziona il sistema contributivo

            Il sistema di calcolo contributivo funziona grosso modo come un libretto di risparmio.

            Il lavoratore accantona ogni anno i versamenti secondo le seguenti modalità:

-          se è un lavoratore dipendente, l’accantonamento è pari al 33% dello stipendio;

-          se è un lavoratore autonomo (artigiano, commerciante), l’accantonamento è pari al 22,29% del proprio reddito (misura che salirà fino a raggiungere il 24% entro l’anno 2018);

-          se è un collaboratore (Co.Co.Pro.), l’accantonamento è pari al 27% del proprio compenso (misura che salirà fino a raggiungere il 33% a partire dal 2018).

            I contributi possono essere calcolati però fino ad un certo importo di reddito o retribuzione; questo limite, per il 2014, è pari a 100.222 euro (cosiddetto “tetto contributivo pensionabile”).

            I contributi versati costituiscono il montante contributivo, e producono una sorta di interesse composto al tasso legato alla dinamica quinquennale del PIL (prodotto interno lordo). Quindi più cresce l’Azienda Italia, maggiori sono le rendite su cui i lavoratori possono contare.                                                                                                                                                                                                                                      

I coefficienti di calcolo

            Alla data del pensionamento, al montante contributivo rivalutato è applicato un coefficiente, detto di trasformazione, che converte i contributi in pensione. La misura di tale coefficiente cresce con l’aumentare dell’età.

            Con il Decreto Ministeriale del 15 maggio 2012 sono stati fissati i nuovi coefficienti per il calcolo della pensione per tutti i lavoratori che hanno ottenuto la pensione dal 1° gennaio 2013 e che otterranno tale trattamento fino al 31 dicembre 2015.

            Questi coefficienti non riguardano più soltanto le età da 57 a 65 anni, ma sono stati allungati fino a 70 anni per incentivare facoltativamente la permanenza al lavoro, nella prospettiva di conseguire una pensione più alta.

            E cio’ vale soprattutto, come si evidenzia nella Tabella B, per coloro che sono andati o andranno in pensione – tra il 2013 e 2015 – con un’età non superiore a 65 anni; questi ultimi, in questo caso, dovranno subire – per effetto di detti nuovi coefficienti – un taglio della prestazione pensionistica che supera in alcuni casi l’11%.

            Ad esempio, supponiamo che un lavoratore abbia accumulato un montante contributivo di 400.000 euro. Quando decide di ottenere la pensione, l’importo della stessa verrà calcolato applicando ai 400.000 euro il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età raggiunta in quel momento.

            Se il lavoratore va in pensione nel 2014, bisognerà fare riferimento ai nuovi coefficienti.

            In tal caso, se chiede la pensione a 60 anni, otterrà una pensione annua lorda di 18.644 euro (400.000 moltiplicato 4,661%); se la prestazione la chiede a 65 anni riceverà 21.740 euro (400.000 moltiplicato 5,435%); se va in pensione a 70 anni avrà diritto a 26.164 euro (400.000 moltiplicato 6,541%).

            Infine, una delle novità della Riforma “Monti-Fornero”, con riferimento alla nuova pensione di vecchiaia, è la facoltà concessa ai lavoratori di rimanere al lavoro fino a 70 anni, al fine di migliorare in questo modo il proprio assegno di pensione.

            Come si è detto, i nuovi coefficienti sono stati determinati anche per le età che vanno dai 66 ai 70 anni.

            La tabella B mostra i valori di questi coefficienti, che per gli anni 2013-2015 crescono con il crescere dell’età, proprio perché la loro determinazione è stata fatta tenendo conto del fine di migliorare la misura della pensione a chi ritarda l’uscita dal lavoro.

            Il prossimo aggiornamento dei coefficienti sarà effettuato nel 2015, quando la revisione riguarderà i pensionamenti decorrenti nel triennio 2016-2019. Dall’anno 2019 in poi, invece, la revisione dei coefficienti avrà una cadenza biennale.

Tab. A - COME E’ CAMBIATO IL SISTEMA DI CALCOLO

Fino al 31 dicembre 2011

Anzianità contributiva

al 31 dicembre 1995

Criterio di calcolo della pensione

18 anni e più

Retributivo, legato alle retribuzioni dell’ultimo periodo lavorativo

Meno di 18 anni

Retributivo, per l’anzianità maturata a tutto il 31 dicembre 1995; contributivo, per i periodi successivi al 1° gennaio 1996

Nessuna

Contributivo, sulla base di tutta la contribuzione versata nell’arco della vita lavorativa

A partire dall’anno 2012

Anzianità contributive

Criterio di calcolo della pensione

Maturate fino al 31 dicembre 2011

Retributivo o contributivo in base all’anzianità posseduta al 31 dicembre 1995 (nessun modifica rispetto alla normativa in vigore fino al 2011)

Maturate dal 1° gennaio 2012 in poi

Contributivo

Età pensione

LE VARIAZIONI DEI COEFFICIENTI NEL TEMPO         Tab. B

Anni

1996-2009

Anni

2010-2012

Variazione

2009-2010

Anni

2013-2015

Variazione

2010-2013

Variazione

2009-2015

57

4,720%

4,419%

-6,38%

4,304%

-2,60%

-8,81%

58

4,860%

4,538%

-6,63%

4,416%

-2,69%

-9,14%

59

5,006%

4,664%

-6,83%

4,535%

-2,77%

-9,41%

60

5,163%

4,798%

-7,07%

4,661%

-2,86%

-9,72%

61

5,334%

4,940%

-7,39%

4,796%

-2,91%

-10,09%

62

5,514%

5,093%

-7,64%

4,940%

-3,00%

-10,44%

63

5,706%

5,257%

-7,87%

5,094%

-3,10%

-10,73%

64

5,911%

5,432%

-8,10%

5,259%

-3,18%

-11,03%

65

6,136%

5,620%

-8,41%

5,435%

-3,29%

-11,42%

66

---

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5,624%

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67

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5,826%

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68

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6,046%

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69

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6,283%

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70

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6,541%

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