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Indennizzo per cessazione attività commerciali: scadenza presentazione domande 31 gennaio 2017

5 febbraio 2014 

 

Un indennizzo pari a poco più di 500,00 euro al mese. Ecco a quanto ammonta il trattamento per gli operatori commerciali che decidono di cessare l’attività.

 L’opportunità è stata nuovamente prevista fino al 31 dicembre 2016, e le istanze possono presentarsi fino al 31 gennaio 2017. 

 Sono tutti coloro, sia titolari che collaboratori, che esercitano l’attività commerciale al minuto in sede fissa o ambulante, i gestori di bar e ristoranti e gli agenti e rappresentanti di commercio.

REQUISITI E CONDIZIONI

E’ necessario che gli interessati, che hanno cessato o cesseranno l’attività entro il 31 dicembre 2016, abbiano più di 62 anni di età, se uomini, o più di 57 anni, se donne, e vantino un’iscrizione al momento della cessazione dell’attività per almeno 5 anni, in qualità di titolari o collaboratori, nella gestione degli esercenti attività commerciali istituita presso l’Inps.

            Sono necessari altresì:

-          La cessazione definitiva dell’attività;

-          La riconsegna dell’autorizzazione per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (nel caso in cui quest’ultima sia esercitata con l’attività di commercio al minuto);

-          La cancellazione del titolare dell’attività dal Registro delle Imprese;

-          La cancellazione del titolare dal Registro degli Esercenti il Commercio per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (laddove posseduta);

-          La cancellazione dal ruolo provinciale degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (da verificare con le Camere di Commercio vista l’abrogazione del Ruolo).

INCOMPATIBILITÀ DEL BENEFICIO

L’indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato, e la corresponsione del beneficio termina dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sia stata ripresa l’attività lavorativa, dipendente o autonoma.

Il beneficiario deve comunicare all’Inps la ripresa dell’attività entro 30 giorni dal suo verificarsi. A sua volta l’Inps deve effettuare i controlli sul rispetto della norma.

MISURA, DURATA E MODALITÀ DI EROGAZIONE

L’indennizzo compete dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, e fino al momento in cui si potrà percepire la pensione di vecchiaia. Ciò significa che, rispetto al passato, l’indennizzo avrà una durata superiore ai tre anni, visto che l’assegno dovrebbe essere erogato fino al momento di accesso alla pensione.

Ma su quest’ultimo aspetto il condizionale è d’obbligo, in quanto è necessario attendere che si pronuncino prima il Ministero del Lavoro e poi l’Inps con la circolare applicativa.

L’importo – pari quest’anno a 501,00 euro mensili – è identico al trattamento minimo di pensione concesso dall’Inps ai commercianti iscritti alla gestione.

L’Istituto ritiene che la titolarità di un trattamento pensionistico non impedisca la concessione dell’indennizzo. In una situazione del genere potrebbero trovarsi i titolari di assegno di invalidità, di pensione di anzianità, nonché le vedove e i vedovi che hanno una rendita di reversibilità.

Per ottenere la prestazione occorre inoltrare all’Inps un’apposita domanda. I periodi in cui viene riscosso l’assegno si considerano come lavorati ai fini della pensione.

Attenzione però: la contribuzione figurativa si somma a quella di lavoro solo per raggiungere il diritto, in quanto lo scopo della prestazione è di evitare che il commerciante con pochi versamenti possa restare senza reddito e pensione.

 


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