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Requisiti e limiti di redditi per le prestazioni previdenziali per Invalidità civile

            Sono in salvo anche quest’anno le pensioni agli invalidi civili. Ai fini della loro concessione, infatti, si tiene conto del solo reddito del beneficiario della prestazione, con esclusione di quelli eventualmente percepiti dagli altri componenti del nucleo familiare a cominciare dal coniuge.

            Come si ricorderà, con un decreto legge dell’anno scorso (n. 76 del 2013), è stata posta la parola fine alla querelle scoppiata a gennaio 2013 tra gli invalidi e l’Inps, a seguito di un intervento della Corte di Cassazione che aveva stabilito che le prestazioni di invalidità (assegno ordinario e pensione di inabilità) dovessero essere erogate in conformità ai limiti reddituali riferiti non solo all’invalido ma anche al nucleo familiare compreso il coniuge.

            Sulla questione, grazie anche alla dura posizione assunta da tutte le associazioni dei pensionati compresa la nostra 50&Più, tutto si è risolto al meglio.

            Gli invalidi, dunque, possono tirare un sospiro di sollievo, visto che quest’anno, ma auguriamoci anche per gli anni a venire, potranno ottenere i trattamenti di invalidità in base solo al proprio reddito e senza tener conto di eventuali redditi familiari.

            Per quanto riguarda invece le soluzioni di lavoro adottate dall’Inps tramite le procedure informatiche, le liquidazioni di queste prestazioni sono decisamente migliorate, con tempi più rapidi.

            Quanto ai requisiti, per acquisire il diritto all’invalidità e all’assegno di accompagno nulla è cambiato, e allo stato attuale sono considerati invalidi tutti coloro affetti da minorazioni di vario tipo non riconducibili a causa di guerra, di servizio e di lavoro, che appartengono ad una delle seguenti categorie:

-          i cittadini di età compresa tra i 18 e i 65 anni affetti da menomazioni congenite o acquisite che comportano una riduzione della capacità di lavoro non inferiore ad 1/3;

-          i minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni proprie dell’età;

-          i cittadini con più di 65 anni non autosufficienti.

            In base al grado d’invalidità riconosciuto, si possono ottenere i seguenti benefici:

-          il 33,33% (un terzo) è la soglia minima per essere considerato invalido ed avere diritto alle prestazioni protesiche e ortopediche;

-          il 46% consente all’invalido di ottenere l’iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio;

-          il 74% è invece la soglia per ottenere l’assegno economico mensile di assistenza.

L’ASSEGNO DI ASSISTENZA

            Agli invalidi con età tra i 18 e 65 anni e un grado di invalidità compreso tra il 74% e il 99% spetta un assegno mensile di assistenza per 13 mensilità.

            Per fruire dell’assegno – pari quest’anno a 279,19 € mensili – l’invalido deve essere disoccupato, residente in Italia e avere un reddito annuo personale (quello del coniuge non conta) che non superi un determinato limite, stabilito in euro 4.795,57 per il 2014.

            In presenza di queste condizioni, anche i cittadini stranieri, compresi gli extracomunitari se titolari di carta di soggiorno, possono ottenerlo.

            Anche quest’anno i titolari di detta prestazione debbono presentare l’apposito modello on-line, tramite il Caf, in cui debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non svolgere attività lavorativa.

            La dichiarazione va inviata all’INPS entro il 20 giugno ed è essenziale per conservare il diritto all’assegno.

LA PENSIONE DI INABILITÀ

            Spetta agli invalidi ai quali sia stata riconosciuta un’inabilità lavorativa totale e permanente del 100%.

            L’importo è pari a quello stabilito per l’assegno di assistenza, ma le condizioni di accesso, anche se al momento restano più facili, in quanto il limite di reddito annuo personale è molto più elevato (16.449,85 euro per il 2014).

            C’è però da augurarsi – come già sopra indicato – che detto limite reddituale non venga modificato dalla legge e resti riferito solo al titolare della pensione non anche al coniuge.

L’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNO

            Questa prestazione è un sostegno economico che viene erogato alle persone che non sono in grado di camminare o di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (mangiare, lavarsi, vestirsi ecc.). L’importo dell’indennità, pari a 504,07 € mensili, viene erogato per 12 mensilità.

            E’ importante evidenziare che detta prestazione viene erogata a prescindere dall’età e dalle condizioni economiche dell’interessato. Possono ottenerla a qualsiasi età, sia le persone meno abbienti che i benestanti.

            Non è poi legata alla composizione del nucleo familiare, non è reversibile e non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorative.

            E’ cumulabile con la pensione d’inabilità e con altre prestazioni spettanti per altre minorazioni civili ai ciechi e ai sordomuti.

            Sono esclusi dal beneficio gli invalidi ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche. Ciò vale anche per i ricoveri in reparti di lungodegenza o di riabilitazione. Non hanno invece alcuna rilevanza i ricoveri per terapie contingenti o comunque di breve durata.

            Chi è già titolare dell’indennità deve attestare la propria condizione di “non ricoverato” in via permanente, con una dichiarazione anch’essa da inviare all’Inps on-line tramite il Caf entro il 20 giugno prossimo.

            La tabella presenta gli importi e i limiti di reddito 2014 di tutte le prestazioni assistenziali sopra illustrate.

            E’ opportuno comunque, data la particolare materia e la procedura telematica adottata dall’INPS, rivolgersi agli uffici del Patronato 50&Più Enasco e del Caf presenti su tutto il territorio nazionale i quali, gratuitamente, sono in grado di fornire ogni informazione e provvedere all’inoltro on-line all’Istituto previdenziale della domanda e/o delle sopra citate dichiarazioni.

LE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI:

IMPORTI E LIMITI DI REDDITO 2014

Categorie

Importo mensile

Limite di reddito annuo personale

Invalidi civili

-         assegno di assistenza

-         indennità di frequenza minori

-         pensioni di inabilità

279,19

279,19

279,19

4.795,57

4.795,57

16.449,85

Sordomuti

-         pensione

-         indennità di comunicazione

279,19

251,22

16.449,85

non c’è limite

Ciechi civili

-         pensione ciechi assoluti

-         pensione ciechi parziali capacità

-         assegno decimisti

-         indennità ventesimisti

301,91

279,19

207,19

200,04

16.449,85

16.449,85

7.908,64

non c’è limite

Indennità di accompagnamento

-         invalidi totali

-         ciechi assoluti

504,07

863,85

non c’è limite

non c’è limite

Nota: gli invalidi totali, i ciechi assoluti e i sordomuti con almeno 60 anni di età hanno diritto ad un aumento che porta l’assegno di pensione a 637,82 euro al mese se hanno un reddito annuo inferiore a 8.291,46 euro, elevato a 14.110,59 Euro se coniugati.


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